AL DIPENDENTE CHE HA LAVORATO IN NERO SPETTA ANCHE LA TREDICESIMA
Riproponiamo una sentenza, non recente, ma di grande attualità, che riguarda elementi della retribuzione spettanti in caso di rivendicazioni sul rapporto di lavoro in nero
Con sentenza n. 2144, depositata Il 3 Febbraio 2005, la Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione ha statuito che nel calcolo della retribuzione per il lavoratore a “nero” rientra anche la tredicesima.
Ai fini dell’applicazione di tutte le voci retributive, il lavoratore ha l’onere di provare che il datore di lavoro abbia aderito al CCNL di cui ha chiesto l’applicazione.
In assenza di elementi di segno contrario, il contratto collettivo rappresenta il più adeguato strumento per determinare il contenuto del diritto alla retribuzione, anche se limitatamente ai titoli contrattuali che costituiscono espressione, per loro natura, della giusta retribuzione, con esclusione, quindi, dei compensi aggiuntivi e delle mensilità aggiuntive oltre la tredicesima
La sentenza della cassazione n.2144-05
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