Ricordiamo infatti che per i datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, i quali non richiedono i trattamenti di integrazione salariale Covid-19, la legge di Bilancio 2021 riconosce l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico già previsto dal decreto Agosto per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile (art. 1, cc. 306-308, L. n. 178/2020; art. 3, D.L. n. 104/2020).
Contribuzione oggetto di sgravio
I datori di lavoro privati che hanno richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale.
Non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
– i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
– il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto;
– il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà;
– il contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Cumulabilità con altri benefici
Lo sgravio alternativo alla CIG è cumulabile con altri esoneri e benefici nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.
In ogni caso, l’applicazione dell’esonero contributivo per i datori di lavoro che rinuncino ai trattamenti di integrazione salariale preclude l’applicazione della c.d. Decontribuzione Sud per tutto il periodo di fruizione della misura (INPS circ. n. 30/2021).
L’esonero contributivo non è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile e viene revocato se il datore di lavoro non rispetta il divieto di licenziamento per tutto il periodo astrattamente previsto dal legislatore per la fruizione dell’esonero (INPS circ. n. 24/2021).
Domanda di fruizione
I datori di lavoro devono inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, l’istanza “Az. beneficiaria sgravio art.1 c. 306 L.178/2020 ” per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”. L’istanza deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo (INPS mess. n. 197/2022).
E’ ammessa la possibilità per il datore di lavoro di rinunciare all’esonero, anche per un solo lavoratore, e presentare domanda cassa integrazione.
Sgravio alternativo alla CIG Covid-19 – Durata
Fino al 31 dicembre 2020 | Fino al 31 gennaio 2021 | Dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021 |
4 mesi (decreto Agosto) | 4 settimane (decreto Ristori) | 8 settimane (Legge di Bilancio 2021) |