Telelavoro
Nozione di telelavoro
Il telelavoro, detto anche lavoro a distanza, costituisce una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie dell'informazione nell'ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l'attività lavorativa che potrebbe anche essere svolta nei locali dell'impresa, viene regolarmente svolta al di fuori degli stessi.
Nel settore privato, la disciplina di tale istituto è regolamentata esclusivamente dall'Accordo interconfederale 9 giugno 2004, in recepimento dell'Accordo quadro europeo 16 luglio 2002, che definisce il quadro generale a livello nazionale entro cui la contrattazione collettiva può intervenire. Infatti, al fine di tener conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro, è lasciata la possibilità di integrare e adeguare i principi ed i criteri definiti nell'Accordo interconfederale mediante specifici accordi di natura collettiva e/o individuale.
Nel settore della pubblica amministrazione il telelavoro è, invece, regolamentato dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70.
Il telelavoro non rappresenta un'autonoma fattispecie di rapporto di lavoro, ma costituisce esclusivamente una diversa modalità di svolgimento dell'ordinaria prestazione lavorativa caratterizzata dal decentramento produttivo: l'attività è, infatti, espletata a distanza in un luogo diverso da quello in cui si trova il datore di lavoro. Tale modalità di organizzazione del lavoro risulta, altresì, caratterizzata dalla flessibilità dei tempi di lavoro che risultano sottratti dal controllo del datore di lavoro seppur nel mantenimento di un rapporto di interdipendenza tra i soggetti coinvolti.
Chiaramente, l'utilizzo degli strumenti informatici e delle tecnologie dell'informazione rappresenta un tassello fondamentale dell'espletamento della prestazione in telelavoro in quanto sono il mezzo primario per assicurare il necessario collegamento tra lavoratore e impresa.
Costituzione del rapporto
L'attivazione del telelavoro deve derivare da una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessati. Esso può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto liberamente (art. 2, Accordo interconfederale 9 giugno 2004).
Pertanto, qualora il telelavoro non sia fin da subito pattuito e il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere l'attività lavorativa a distanza, il lavoratore ha facoltà di accettare o di respingere tale offerta. Analoga scelta spetta all'imprenditore nel caso in cui sia il lavoratore ad esprime il desiderio di voler lavorare in remoto.
Il rifiuto del lavoratore di optare per il telelavoro non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle relative condizioni. Infatti, il passaggio al telelavoro - considerato che implica unicamente l'adozione di una diversa modalità di svolgimento del lavoro - non incide sullo status del telelavoratore.
In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi di informazione ordinariamente prescritti nonché a dare indicazione al telelavorare del contratto collettivo applicato e della descrizione della prestazione lavorativa. Inoltre, le specificità del telelavoro richiedono di regola ulteriori informazioni scritte relative all'unità produttiva cui il telelavoratore è assegnato, il suo superiore diretto o le altre persone alle quali il telelavoratore può rivolgersi per questioni di natura professionale o personale, nonché le modalità cui fare riferimento.
Non vi sono preclusioni allo svolgimento del telelavoro da parte di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero part time (ML nota n. 25/I/0007821/2008).
Reversibilità
Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale della prestazione lavorativa, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo individuale e/o collettivo. La richiesta di abbandonare tale modalità di svolgimento della prestazione a distanza può essere effettuata dal datore di lavoro o dal lavoratore e comporta il ritorno all'attività lavorativa nei locali aziendali (art. 2, Accordo interconfederale 9 giugno 2004).
Nello specifico, la contrattazione collettiva, o in assenza il contratto individuale redatto con il lavoratore, deve prevedere la reversibilità della decisione di passare al telelavoro con indicazione delle relative modalità (art. 11, Accordo interconfederale 9 giugno 2004).
Svolgimento del rapporto
Il telelavoratore, per quanto attiene alle condizioni di lavoro, fruisce dei medesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dal contratto collettivo applicato, previsti per un lavoratore comparabile che svolge attività nei locali dell'impresa (art. 3, Accordo interconfederale 9 giugno 2004).
Tuttavia, al fine di tener conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro, si potrà far ricorso ad accordi specifici integrativi di natura collettiva e/o individuale.
Con riferimento agli strumenti informatici, ogni questione e responsabilità, comprese quelle inerenti i costi, deve essere chiaramente definita prima dell'inizio del telelavoro in conformità a quanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi (art. 6, Accordo interconfederale 9 giugno 2004).
Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate, in particolare per quel che riguarda il software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali. In tale ambito, il datore di lavoro deve dare piena informazione delle norme di legge e delle regole aziendali applicabili al telelavoratore, il quale è responsabile del rispetto delle stesse. In particolare, le informazioni devono riguardare ogni eventuale restrizione relativa all'uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici, quali internet nonché le eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione, come stabilito dalla contrattazione collettiva (art. 4, Accordo interconfederale 9 giugno 2004).
Il datore di lavoro deve rispettare il diritto alla riservatezza del telelavoratore: l'eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all'obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto delle regole di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore con riferimento all'utilizzo di videoterminali (art. 5, Accordo interconfederale 9 giugno 2004).
Strumenti informatici
Gli strumenti informatici costituiscono un elemento essenziale per lo svolgimento della prestazione in telelavoro.
Di regola, il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell'istallazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri (art. 6, Accordo interconfederale 9 giugno 2004). Inoltre, deve fornire al telelavoratore i supporti tecnici necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Qualora il telelavoro sia svolto con regolarità, il datore di lavoro deve provvedere alla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro e in particolare quelli relativi alla comunicazione.
Non sono da assoggettare a tassazione le somme erogate al telelavoratore per rimborsare i costi dei collegamenti telefonici, essendo sostenuti dal telelavoratore per raggiungere le risorse informatiche dell'azienda messe a disposizione dal datore di lavoro e quindi poter espletare l'attività lavorativa. In tale contesto, ricorre infatti l'ipotesi esente di rimborsi spese di interesse esclusivo del datore di lavoro anticipate dal dipendente (Ag. Entrate risoluzione n. 357/E/2007).
Inoltre, il datore di lavoro, in conformità a quanto in tal senso previsto dalla legislazione e dai contratti collettivi, si fa carico dei costi derivanti dalla perdita e danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore.
Il telelavoratore, invece, deve avere cura degli strumenti di lavoro affidatigli, non raccogliere né diffondere materiale illegale via internet, nonché, in caso di guasto o malfunzionamento, darne immediato avviso alle strutture aziendali competenti.
Organizzazione del lavoro
Nell'ambito della legislazione, dei contratti collettivi e delle direttive aziendali applicabili, il telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio tempo di lavoro (art. 8, Accordo interconfederale 9 giugno 2004).
Il Legislatore ha ritenuto che gli addetti al telelavoro rientrano tra i lavoratori per i quali, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, la durata della prestazione lavorativa non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi.
Pertanto, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, ai telelavoratori non si applicano le disposizioni in materia di orario normale di lavoro, durata massima della prestazione, riposo giornaliero, pause, lavoro notturno e lavoro straordinario (art. 17, c. 5, D.Lgs. n. 66/2003).
A fronte della possibilità del telelavoratore di gestire ed articolare liberamente i tempi di lavoro, risulta, quindi, molto importante, al fine di integrare la prestazione in remoto con le esigenze aziendali, che la contrattazione collettiva ovvero gli accordi individuali regolamentino l'orario di lavoro conformandolo a quello dei lavoratori che svolgono attività nei locali dell'azienda e/o prevedano la disponibilità del telelavoratore in determinate fasce orarie.
Inoltre, con riferimento al carico di lavoro ed ai livelli di prestazione del telelavoratore, essi devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell'impresa.
In caso di estinzione del rapporto di lavoro si applica al telelavoro la stessa disciplina prevista per la generalità dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato.
Formazione
Spettano ai telelavoratori le stesse opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell'impresa e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori (art. 9, Accordo interconfederale 9 giugno 2004).
Per la peculiarità del telelavoro, oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i telelavoratori ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
Inoltre, il supervisore del telelavoratore ed i suoi colleghi diretti possono parimenti aver bisogno di un addestramento professionale per tale forma di lavoro e per la sua gestione.
Diritti collettivi
I telelavoratori hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che operano all'interno dell'azienda e non deve essere ostacolata la comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori che devono essere informati e consultati in merito all'introduzione del telelavoro (art. 10, Accordo interconfederale 9 giugno 2004).
In particolare:
si applicano le stesse condizioni di partecipazione e di eleggibilità alle elezioni per le istanze rappresentative dei lavoratori, ove queste siano previste;
i telelavoratori sono inclusi nel calcolo per determinare le soglie per gli organismi di rappresentanza dei lavoratori conformemente alla legislazione ed ai contratti collettivi;
l'unità produttiva alla quale il telelavoratore sarà assegnato al fine di esercitare i suoi diritti collettivi è precisata fin dall'inizio.
Trattamenti previdenziali ed assicurativi
Poiché il telelavoro rappresenta semplicemente una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ad esso si applicano le stesse norme previste per la generalità dei lavoratori in materia di maternità, malattia, tutela previdenziale, infortuni sul lavoro e malattie professionali. Pertanto, il telelavoratore ha diritto a tutte le coperture di natura previdenziale assicurate al lavoratore di pari livello, inserito in azienda del medesimo settore da cui dipende il telelavoratore.
Analogamente, sotto il profilo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali, si applicano le stesse regole previste per qualsiasi altro lavoratore inserito in azienda e soggetto al medesimo rischio.
Salute e sicurezza
Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore e deve informare il telelavoratore delle politiche aziendali in materia, in particolare, in ordine all'esposizione al video (art. 7, Accordo interconfederale 9 giugno 2004).
Nello specifico, al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e/o le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il telelavoro, nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi. Ove il telelavoratore svolga la propria attività nel proprio domicilio, tale accesso è subordinato a preavviso ed al suo consenso.
Il telelavoratore è tenuto ad applicare correttamente le direttive aziendali di sicurezza impartitegli e può chiedere ispezioni.
A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, si applicano le disposizioni di tutela della salute e sicurezza dei videoterminalisti indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa (art. 3, c. 10, D.Lgs. n. 81/2008). Pertanto:
il datore di lavoro dovrà valutare i rischi, anche con riferimento alle postazioni collocate presso il domicilio del lavoratore, con particolare riguardo ai rischi per la vista e per gli occhi, ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale e alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale (art. 174, D.Lgs. n. 81/2008);
il lavoratore ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività (art. 175, D.Lgs. n. 81/2008);
trovano applicazione le disposizioni di sorveglianza sanitaria (art. 176, D.Lgs. n. 81/2008).
Inoltre, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni previste dalle norme in materia di sicurezza (Titolo III, D.Lgs. n. 81/2008). A titolo esemplificativo, il telelavoratore deve disporre di un ambiente abitabile, dotato di superficie e volume adeguati per la postazione di telelavoro con gli impianti elettrici, di riscaldamento o condizionamento certificati ed a norma. Tale locale deve altresì presentare condizioni ambientali idonee in termini di illuminamento, microclima, rumore e più in generale di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici (INPS circ. n. 80/2008).
Resta fermo che il telelavoratore è tenuto a prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo e, in particolare, ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi (art. 20, D.Lgs. n. 81/2008).
Il datore di lavoro deve garantire l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell'azienda, come l'opportunità di incontrarsi regolarmente con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda.