licenziamentoLicenziamento – Giusta causa e giustificato motivo.

Il licenziamento è quell’istituto giuridico mediante il quale un datore di lavoro può recedere unilateralmente dal rapporto di lavoro subordinato. Fatti salvi limitati casi di libera recedibilità, il datore di lavoro può licenziare solo se sussiste una giusta causa o un giustificato motivo oggettivo o soggettivo.

Ma vediamo cosa si intende per Giusta Causa o per Giustificato Motivo Oggettivo e Giustificato Motivo Oggettivo.

Giusta causa

Costituisce giusta causa di licenziamento una condotta grave del lavoratore tale da far venir meno il vincolo fiduciario con il datore di lavoro e impedire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. In tale ipotesi, il datore di lavoro può licenziare il lavoratore senza preavviso.

Il provvedimento di licenziamento per giusta causa deve sempre essere proporzionato all’inadempimento e essere effettuato con immediatezza. La Cassazione Lavoro ha più volte posto l’accento sulla tempestività della sanzione che, qualora comminata con ritardo, affievolisce notevolmente la gravità delle motivazioni che hanno indotto il Datore di Lavoro a comminarla.

Giustificato motivo soggettivo

Nel caso in cui il lavoratore abbia posto in essere un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali che abbia comportato un grave pregiudizio all’impresa e che mini l’affidamento riposto circa la corretta gestione delle mansioni affidategli, il datore di lavoro può procedere al licenziamento per giustificato motivo soggettivo con preavviso. La valutazione dell’inadempimento deve avvenire tenendo conto anche dell’eventuale intenzionalità della condotta del lavoratore.

Giustificato motivo oggettivo

A fronte di obiettive esigenze organizzative o produttive aziendali (es. riorganizzazione della struttura aziendale o la soppressione di alcune posizioni di lavoro con l’accorpamento di funzioni), il datore di lavoro può procedere a licenziare il personale interessato per giustificato motivo oggettivo con preavviso. A tal fine, deve accertarsi che i lavoratori licenziati non possano essere riutilizzati in altre mansioni analoghe a quelle precedentemente svolte (c.d. obbligo di repechage).

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