green passDall’8 gennaio e fino al 15 giugno 2022 è stabilito l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto i 50 anni di età. Dal 10 gennaio è previsto l’utilizzo del green pass rafforzato per accedere a numerose attività e servizi come alberghi, sagre, fiere, convegni, congressi, piscine e mezzi di trasporto. A far data dal 15 febbraio tutti i lavoratori over 50 del settore pubblico e privato soggetti al nuovo obbligo vaccinale, per accedere al luogo di lavoro sono tenuti ad esibire il super green pass. La violazione è punita con una sanzione da euro 600 a euro 1.500.
Per contrastare la diffusione del Covid-19 prodotta dalla quarta ondata della pandemia e per incentivare la diffusione della campagna vaccinale, il Governo mette in campo un mix di misure restrittive e di contenimento approvando, a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro, due decreti legge: il D.L. n. 229/2021 e il D.L. n. 1/2022.

Obbligo vaccinale per soggetti over 50 e sanzioni

Il D.L. n. 1 del 2022, a far data dall’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022, introduce (modificando il D.L. n. 44/2021) l’obbligo vaccinale per prevenire l’infezione dal virus SARS-CoV-2, per tutti i cittadini italiani e per i cittadini di altri stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia, che abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022.
L’obbligo di vaccinazione non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate o per immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.
Per i soggetti che entro il 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (entro i termini previsti) o non abbiano effettuato la dose di richiamo entro i termini di validità della certificazione verde Covid-19, è prevista una sanzione pecuniaria di 100 euro. La sanzione è irrogata dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate a valle del procedimento amministrativo previsto dal decreto.

Green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro

Dal 15 febbraio 2022 tutti i lavoratori over 50 del settore pubblico e privato soggetti all’obbligo vaccinale, per accedere al luogo di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire il green pass rafforzato ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti alla verifica del green pass rafforzato (app Verifica C-19 e altre funzionalità di verifica previste dalla legge) da parte dei lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale.
Nel caso i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 rafforzata o ne fossero trovati sprovvisti al momento dell’accesso nel luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento. Fino al 15 giugno 2022 i datori di lavoro (indipendentemente dalla dimensione occupazionale) dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, possono sospendere i lavoratori per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 15 giugno 2022.
E’ vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di vaccinazione. La violazione è punita con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500. I lavoratori non soggetti all’obbligo vaccinale o il cui obbligo è differito per motivazioni medico – sanitarie devono essere adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di contagio.

Obbligo vaccinale per personale universitario

Dal 1° febbraio 2022, l’obbligo vaccinale senza alcun limite di età è esteso anche al personale universitario come già previsto dal 15 dicembre 2021 per il personale scolastico.
Sospensione e sostituzione di lavoratori privi di green pass (base) anche per le aziende oltre i 15 dipendenti
Il D.L. n. 1/2022 sostituisce interamente il settimo comma dell’art. 9 septies del D.L. n. 52/2021 prevedendo che tutte le aziende (non più solo quelle con meno di 15 dipendenti) dopo 5 giorni di assenza ingiustificata possano sospendere il lavoratore assente sprovvisto di certificazione verde Covid-19 per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabili fino al 31 marzo 2022.
Utilizzo del Green pass (base e/o rafforzato) e quarantena precauzionale
Oltre a quanto già previsto dal decreto legge n. 221/2021, il combinato disposto delle misure contenute nel D.L. n. 229/2021 e del successivo D.L. n. 1/2022 comporta nuove disposizioni in merito all’utilizzo del green pass base (ossia la certificazione verde Covid-19 che si ottiene anche in seguito a test antigenico e/o molecolare) e del green pass rafforzato o super green pass, ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione.

Il green pass rafforzato sarà necessario:
da lunedì 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), per accedere ai seguenti servizi e attività:
– alberghi e strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
– sagre e fiere;
– convegni e congressi;
– feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
– servizi di ristorazione all’aperto;
– impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
– piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
– centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
– mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale

Il green pass base sarà necessario:
da giovedì 20 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 Marzo 2022) per accedere a:
– servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, ecc.)
– colloqui e visite in presenza con detenuti ed internati all’interno di istituti penitenziari per adulti e minori;
da martedì 01 febbraio 2022 (o altra data prevista da specifico dpcm) e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) per accedere a:
– pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con apposito dpcm)

Le nuove misure non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale) sulla base di idonea e comprovata certificazione medica. I titolari e i gestori dei servizi e delle attività in elenco sono tenuti alla verifica del possesso del green pass (base o rafforzato) attraverso l’app Verifica C19.

Fonte Ipsoa

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