indennità di fine rapportoCessato il rapporto di agenzia, sia esso a termine o a tempo indeterminato, all’agente di commercio spettano le indennità di fine rapporto disciplinate dal Codice Civile e dagli Accordi Economici Collettivi. 

Secondo gli AEC Accordi Economici Collettivi del settore Industria e del settore Commercio l’indennità per lo scioglimento del contratto è composta da tre emolumenti:

Indennità di risoluzione del rapporto (Firr):
Il FIRR, ovvero l’Indennità di risoluzione del rapporto è riconosciuta all’agente di commercio anche se non vi sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato. Il FIRR è calcolato sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione del rapporto. L’indennità de qua è stabilita nella misura del 3% dell’ammontare delle provvigioni liquidate nel corso del contratto con i limiti di cui all’art. 13, capo I dell’AEC.

A decorrere del 1° gennaio 2002 l’indennità per lo scioglimento del contratto a tempo indeterminato è stabilita nella misura dell’1% (uno per cento) dell’intero ammontare delle provvigioni liquidate all’agente o rappresentante, e integrata nelle misure del 3% (tre per cento) fino al limite di 6.200,00 euro di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell’1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra 6.200,00 euro e 9.300,00 euro; per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di 6.200,00 euro e 9.300,00 euro sono elevati, rispettivamente, a 12.400,00 euro e 18.600,00 euro

monomandatariplurimandatari
4% sulle provvigioni
fino a 12.400,00 €/anno
4% sulle provvigioni
fino a 6.200,00 €/anno
2% sulla quota delle provvigioni
tra 12.400,01 e 18.600,00 €/anno
2% sulla quota delle provvigioni
tra 6.200,01 e 9.300,00 €/anno
1% sulla quota delle provvigioni
oltre 18.600,01 €/anno
1% sulla quota delle provvigioni
oltre 9.300,01 €/anno

Indennità suppletiva di clientela:
Se il contratto di agenzia si conclude per volontà della casa mandante e per fatto non imputabile all’Agente di commercio,l’Indennità suppletiva di clientela sarà corrisposta direttamente dalla preponente all’Agente di commercio in aggiunta all’Indennità di fine rapporto FIRR. E’ da calcolarsi sull’ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto. Calcolo per l’indennità relativa ad affare conclusi successivamente al 1° gennaio 1989:

  • 3% sulle provvigioni maturate nei primi tre anni di durata del rapporto di agenzia;
  • 3,50% sulle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno compiuto;
  • 4% sulle provvigioni maturate negli anni successivi.

L’indennità sarà altresì corrisposta – sempre che il rapporto sia in atto da almeno un anno – in caso di dimissioni dell’agente dovute a:

– invalidità permanente e totale;

– infermità e/o malattie per le quali non può essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione del rapporto;

– conseguimento di pensione di vecchiaia e/o anticipata e/o APE Enasarco e/o Inps;

– per circostanze attribuibili al preponente;

– in caso di decesso (in favore di eredi).

Indennità meritocratica:
L’indennità meritocratica viene riconosciuta ed erogata esclusivamente se l’attività dell’agente di commercio abbia registrato un aumento di fatturato con la clientela esistente e/o con clientela di nuova acquisizione e, in ogni caso, qualora l’importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità di suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal terzo comma dell’art. 1751 del Codice Civile “L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione”.

Non è dovuta quando:

– l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità o malattia per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività;

– ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia.

Fatta eccezione per il primo emolumento (sempre da corrispondersi), le altre componenti dell’indennità non saranno riconosciute nelle ipotesi di scioglimento del rapporto ad iniziativa della casa mandante motivate da una fattispecie di ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente.

Ai sensi dell’art. 1751 del Codice Civile l’indennità di legge è unica e va corrisposta all’agente di commercio solo qualora si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. L’agente abbia procurato nuovi o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente continui, anche dopo la cessazione del rapporto, a ricevere ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari conclusi con tali clienti;
  2. Il pagamento dell’indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

La misura dell’indennità – che non viene comunque erogata quando l’agente non soddisfa le condizioni sopra indicate – può arrivare fino ad un massimo equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media delle provvigioni riscosse dall’agente negli ultimi anni (o se il contratto dura meno di 5 anni, sulla media del minor periodo lavorato).

Il diritto all’indennità decade se nel termine di un anno dalla risoluzione del contratto l’agente non la richiede.

In seguito alla pronuncia della Corte di Giustizia UE (C.Giust. CE/23 marzo 2006 C-465/04), l’orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che le indennità previste dagli AEC costituiscano un “trattamento minimo garantito” per l’agente che gli va dunque sempre corrisposto. L’agente che contesta la quantificazione dell’indennità nella misura prevista dagli AEC, può ricorrere al Giudice per richiedere l’indennità di legge (liquidata in misura superiore).

Tempistiche per richiedere le indennità

L’agente di commercio per richiedere le indennità di fine rapporto deve rispettare 2 termini. Entro il termine breve di 1 anno, che decorre da quando cessa il rapporto di agenzia (non da quando parte il preavviso) l’agente deve, a pena di decadenza, fare richiesta scritta di pagamento delle indennità. Si tratta di una richiesta che non esige una particolare forma o contenuto, essendo sufficiente la semplice domanda di pagamento delle indennità, senza alcun’altra precisazione.

E’ però opportuno che la comunicazione sia inviata all’azienda a mezzo PEC o a mezzo raccomandata a.r., e ciò al fine di fornire all’agente la prova dell’invio e del ricevimento da parte dell’azienda della richiesta di pagamento. Questo termine breve di un anno è disciplinato espressamente dall’art. 1751 del codice civile, che prevede che all’atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se quest’ultimo ha procurato all’azienda nuovi clienti o se ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti già esistenti e l’azienda riceve ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari conclusi con tali clienti e si applica quindi alla richiesta dell’agente di vedersi pagata questa indennità.

Il termine di decadenza di un anno, secondo la giurisprudenza più recente, si applica anche alla richiesta delle indennità previste dagli A.E.C. (FIRR, indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica). Il secondo termine è quello “ordinario” di 10 anni che incomincia a decorrere dalla cessazione del rapporto.

Pertanto, una volta che l’agente ha interrotto il primo termine con l’invio di una comunicazione scritta (di regola, come detto, raccomandata o PEC al fine di dare la prova dell’avvenuta consegna all’azienda) ha poi 10 anni di tempo per agire. Ovviamente, se l’agente non ha interrotto il “primo termine” di decadenza, non potrà invocare il secondo termine di 10 anni. Deve inoltre precisarsi che, diversamente dalla lettera diretta ad interrompere il termine di 1 anno di decadenza, quella idonea ad interrompere il termine di prescrizione, oltre a contenere la richiesta dell’agente del pagamento delle indennità di fine rapporto, deve anche contenere la “minaccia” che in mancanza provvederà a tutelare i propri diritti innanzi alle sedi competenti. Nel caso in cui l’agente avesse diritto all’indennità sostitutiva di preavviso, anche in questa ipotesi l’agente ha 10 anni di tempo per richiederlo.

Al preavviso, al contrario, non si applica il termine di decadenza di 1 anno, previsto per le indennità di fine rapporto, e quindi l’agente potrebbe attendere anche più di un anno prima di inviare la prima richiesta. Se l’agente durante il rapporto ha maturato diritti ad altro titolo, come ad esempio:

– indennità di incasso
– rimborsi spese pattuiti e non pagati
– fissi provvigionali

Trattandosi di somme dovute con cadenza periodica, il termine di prescrizione in questo caso sarà di 5 anni come quello della prescrizione delle provvigioni. Nell’ipotesi invece di premi provvigionali, se si tratta di un riconoscimento “una tantum” il termine di prescrizione sarà pari a 10 anni. Qualora questi dovessero essere riconosciuti periodicamente, si applicherà il termine di “breve “di 5 anni. Chiarito quanto sopra, si precisa che l’indennità di fine rapporto è immediatamente esigibile sin dal giorno successivo alla cessazione del rapporto.

Link esterno : guida enasarco

Il Calcolo delle Indennità di Fine Rapporto è un servizio erogato da VERTENZALAVORO.ITContattaci per avere un preventivo o per chiarimenti.

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