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Gli sforzi economici affrontati dallo Stato per l’emergenza Covid hanno portato il Governo a varare una riforma completa degli ammortizzatori sociali previsti dal D.L.vo n. 148/2015.

Tale riforma è contenuta all’interno del disegno di legge di bilancio per l’anno 2022 ed entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio, salvo eventuali correttivi al testo approvato in Consiglio dei Ministri.

La questione della riforma assume una importante rilevanza per quanto riguarda le piccole aziende che durante la pandemia hanno dovuto fare ricorso alla Cassa in Deroga e non agli ammortizzatori ordinari.

Per la CIGS a  partire dal 1° gennaio del prossimo anno, tutta la disciplina riguardante gli ammortizzatori sociali straordinari, con i relativi obblighi contributivi, troverà applicazione nei confronti dei datori di lavoro che non sono coperti dal Fondo bilaterale (art. 26), dal Fondo alternativo (art. 27) o dal Fondo intersettoriale delle Province autonome di Trento e Bolzano (art. 40) e che, nel semestre antecedente la richiesta, abbiano, mediamente, occupato più di quindici dipendenti.

Si tratta, quindi, di:

  • Riorganizzazione aziendale;
  • Crisi aziendale, ad esclusione, dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa;
  • Contratto di solidarietà.

Il ricorso agli ammortizzatori straordinari  per quelle imprese finora escluse e che dovevano avere (penso, ad esempio, alle aziende commerciali), almeno cinquanta dipendenti sarà facilitato e con la riforma, basterà superare, come media nel semestre antecedente, la soglia delle quindici unità.

Per le piccole imprese che finora non erano coperte da nessun ammortizzatore ordinario il testo del disegno di legge prevede che, a partire dal 1 gennaio 2022, fatti salvi i Fondi bilaterali già costituiti (ad esempio, quello degli artigiani o quello delle imprese di somministrazione che, se necessario, hanno tempo fino al 31 dicembre per adeguarsi, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale debbono stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, con lo scopo di costituire fondi di solidarietà bilaterali in favore dei datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 10 (è l’articolo che individua i settori che rientrano nella CIGO), con lo scopo di assicurare, in caso di riduzione o sospensione dell’attività, in costanza di rapporto di lavoro, una tutela ordinaria o straordinaria a tutti i propri dipendenti.

La mancata costituzione del Fondo o il mancato adeguamento di quello costituito ha come conseguenza l’assoggettamento alle regole ed alla contribuzione del Fondo di integrazione salariale, come ricorda il comma 2-bis del predetto art. 29: questo riguarderà anche i datori di lavoro che hanno in forza un solo dipendente.

 

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